Cosa è la legge sul sovraindebitamento?

La Legge 3/2012, comunemente chiamata “Legge sul sovraindebitamento” ha colmato un vuoto legislativo presente nel nostro ordinamento giuridico in quanto consente ad una persona fisica, non imprenditore, ma anche un piccolo imprenditore, anche in forma societaria, di poter risolvere il suo stato di sovraindebitamento mediante un accordo con i creditori, liquidando il proprio patrimonio o con un piano di pagamenti, senza la necessità che il medesimo venga approvato dai creditori.

 

Chi può usufruire della legge sul sovraindebitamento?

Possono usufruire della procedura da sovraindebitamento le persone fisiche, le imprese “piccole” anche in forma societaria, che non hanno superato i seguenti parametri dimensionali:

  • attivo patrimoniale nei tre anni precedenti non superiore ad euro trecentomila;

  • ricavi lordi nei tre esercizi precedenti non superiori ad euro duecentomila;

  • debiti non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;

Possono accedere al sovraindebitamento anche le start-up innovative, così pure gli enti del cd “terzo settore” (purché non rientrino nell’ambito della legge fallimentare), quali, ad esempio:

  • Associazioni

  • Enti religiosi

  • ONLUS

  • Fondazioni

  • Organizzazioni di Volontariato

 

Quali sono le procedure attivabili

La legge sul sovraindebitamento prevede tre procedure attivabili.

La prima è la procedura di accordo , che è paragonabile, nell’ambito delle procedure concorsuali, al concordato preventivo. Con questa procedura un soggetto sovraindebitato “accorda” con i propri creditori il pagamento integrale o parziale dei propri crediti secondo un cronoprogramma determinato.

Il piano, una volta attestato da un professionista designato da un Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, viene prima verificato dal Tribunale Competente e poi sottoposto al voto da parte dei creditori. Per l’approvazione del piano è richiesto un voto favorevole da parte dei creditori medesimi almeno pari al sessanta per cento (vale il cd “silenzio assenso”). Se viene raggiunto il voto, l’accordo diventa obbligatorio per tutti i creditori.

Questa procedura è attivabile da tutti i creditori, anche in regime d’impresa o di lavoro autonomo.

La seconda procedura è la liquidazione del patrimonio , mediante la quale un soggetto sovraindebitato mette a disposizione dei propri creditori l’intero patrimonio, ma anche parte del reddito derivante dalla propria attività lavorativa (sia come lavoro dipendente ma anche come lavoro autonomo o d’impresa ). I creditori sono soddisfatti dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni e dai redditi sopra menzionati.

Questa procedura è attivabile da tutti i creditori, anche in regime d’impresa o di lavoro autonomo.

 

Il piano del consumatore è, come dice la stessa parola, un “piano” di soddisfacimento dei propri debiti, che un consumatore che si trova nello stato di sovraindebitamento propone avanti al Tribunale territorialmente competente. Se il piano soddisfa i requisiti di legge, il tribunale approva il piano e diviene obbligatorio per tutti i creditori. Questa procedura si differenzia dall’accordo in quanto non è richiesto il voto da parte dei creditori.

La procedura è attivabile esclusivamente dai consumatori, come dice la stessa definizione, ovvero da coloro che non hanno contratto debiti derivanti dalla propria attività d’impresa o di lavoro autonomo.

 

Quanto dura la procedura di sovraindebitamento

La legge prevede una durata solo per la procedura di liquidazione del patrimonio, la quale deve svolgersi in quattro anni. In altri termini, i creditori vengono soddisfatti con i beni esistenti e sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione avanti il ​​Tribunale Competente.

Per le altre procedure, ovvero per l’accordo e il piano del consumatore, la legge non prevede una durata specifica, i Tribunali sono orientati ad una durata massima tra i sei ei dieci anni, anche se si sono avuti casi di durata superiore. Di norma, maggiore è la durata, maggiore è la possibilità di soddisfare i propri creditori.

 

Cosa succede se ho un immobile oggetto di esecuzione immobiliare?

Un primo consiglio per coloro che si trovano in fase di esecuzione immobiliare è quello di attivarsi immediatamente con un professionista per valutare, in primis la fattibilità di una procedura prevista dalla legge, e di cercare di evitare di ridursi all’attivazione del sovraindebitamento quando le procedura di vendita sono imminenti o già attivate. Mentre invece, una consulenza mirata per tempo, può aiutare ad attivare la procedura al fine di sospendere l’esecuzione immobiliare.


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